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I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone
identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non
possono essere utilizzati dati anonimi.
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La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo
se fondati su presupposti di liceità : cioè, per i soggetti
pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni
istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad
obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
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Prima di installare un impianto di videosorveglianza
occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata
agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti
devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi
d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli
ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
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I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono
essere informati della rilevazione dei dati. L’informativa (della
quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato: un
cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata) deve
essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle
immagini e per quali scopi.
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In caso di registrazione, il periodo di conservazione
delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso
un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
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Chi installa telecamere deve perseguire finalità
determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato
che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente,
come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica,
prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi
giudiziari o a forze armate o di polizia.
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Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza
che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati
biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di
sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es.riconoscimento
facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica
preliminare del Garante.
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Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere
una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini
dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature
(fisse o mobili).
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Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati
quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola
visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del
traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).·